PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque esercita un'attività sanitaria è soggetto all'obbligo dell'assicurazione privata per la responsabilità civile derivante dall'esercizio di tale attività.

Art. 2.

      1. L'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di cui all'articolo 1 è stipulata con una compagnia assicuratrice autorizzata all'esercizio di tale attività.
      2. Le compagnie assicuratrici autorizzate alla stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile hanno l'obbligo di contrarre, pena la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività.

Art. 3.

      1. La polizza di assicurazione per la responsabilità è stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico.
      2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'importo delle somme ivi stabilito è aggiornato, ove se ne ravvisi la necessità, con la medesima procedura di cui al citato comma 1.

Art. 4.

      1. Le condizioni generali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile sono approvate e modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

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      2. Per i contratti assicurativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge le nuove norme contrattuali si applicano alla prima scadenza contrattuale successiva alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Art. 5.

      1. La polizza di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile copre tutti i sinistri manifestatisi durante il periodo di validità della stessa polizza.
      2. La polizza di cui al comma 1 non copre i sinistri accaduti durante il periodo di validità della stessa polizza per i quali le richieste di risarcimento danni sono state avanzate dopo la scadenza di tale periodo.

Art. 6.

      1. Il soggetto danneggiato a seguito di prestazioni o di servizi ricevuti da liberi professionisti sottoposti, ai sensi della presente legge, all'obbligo di contrarre una polizza assicurativa per la responsabilità civile, ha facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore ai fini del risarcimento, entro i limiti delle somme previste dalla medesima polizza.
      2. La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla compagnia assicuratrice e alla struttura sanitaria responsabile.
      3. La richiesta di risarcimento danni deve, altresì, recare l'indicazione della somma richiesta ed essere corredata da idonea documentazione, pena le sue inammissibilità e improcedibilità.
      4. Il soggetto danneggiato è tenuto a collaborare ai fini della valutazione del danno, sottoponendosi agli accertamenti, ai controlli e alle verifiche richiesti da parte degli organi competenti.
      5. La compagnia assicuratrice, entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento danni, deve comunicare al soggetto danneggiato la somma

 

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offerta ovvero motivare il mancato accoglimento della richiesta.
      6. Entro un mese dalla data della proposta transattiva comunicata ai sensi del comma 5 e accettata dal soggetto danneggiato, la compagnia assicuratrice è tenuta a versare le somme pattuite.
      7. Il soggetto beneficiario ai sensi del comma 6 può trattenere le somme in acconto e agire per l'eventuale maggiore richiesta di risarcimento danni.
      8. In caso di danni non immediatamente quantificabili, la compagnia assicuratrice è tenuta a formulare al soggetto danneggiato un'offerta parziale di risarcimento e, se tale offerta è accettata, a provvedere a versare le somme pattuite nel più breve tempo possibile.
      9. Gli estremi delle polizze di assicurazione obbligatorie per la responsabilità civile sono disponibili ai terzi, senza alcuna formalità, presso la sede dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri competente del luogo ove operano le strutture sanitarie o i singoli sanitari.

Art. 7.

      1. Le compagnie assicuratrici e le strutture sanitarie tenute al risarcimento danni ai sensi della presente legge non hanno diritto all'azione di regresso per colpa lieve o colpa grave del personale dipendente delle strutture sanitarie pubbliche e private assicurate. Le medesime compagnie e strutture possono agire in rivalsa solo in caso di dolo.

Art. 8.

      1. Il Consiglio nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provvede alla regolamentazione e alla gestione, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti, di un fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reati dolosi commessi da sanitari nell'esercizio della loro attività professionale.

 

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Art. 9.

      1. In caso di responsabilità accertata per colpa grave, la struttura sanitaria da cui dipende il sanitario e l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri a cui è iscritto il medesimo sanitario possono applicare le sanzioni disciplinari previste dal codice deontologico.

Art. 10.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.